COMPETENZE PROFESSIONALI

CAMPO DI ATTIVITA’ DELL’ARCHITETTO E DELLE ALTRE PROFESSIONI TECNICHE
CONFLITTUALITA’ E GIURISPRUDENZA

I campi di attività dell’ingegnere e dell’architetto sono stati definiti con RD 2537/1925 (manca il LINK) agli articoli 51, 52 e 54. Successivamente, la Legge 897/1938 ha deciso la obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo per l’esercizio della professione, estendendo così anche agli incarichi conferiti da privati la protezione della legge sull’attività di architetto e di ingegnere. Il rispetto dei limiti del campo di attvità è importante perchè lo sconfinamento è equiparabile ad esercizio abusivo della professione, con conseguenze penali (art. 348 del Codice Penale).

La legge individua i campi di attività delle due professioni senza porre limiti in verticale, nel senso che tutte le attività comprese possono essere espletate a prescindere dal grado di difficoltà o di specializzazione dell’intervento, e ciò appare corretto dato che nel nostro ordinamento non vi è un titolo di studio più elevato della laurea (salvo il dottorato di ricerca che però non ha rilevanza ai fini professionali). Diverso è il caso di professioni relative a titoli di studio intermedi come quello di geometra o di perito industriale i cui ordinamenti infatti prevedono limitazioni in senso verticale del campo di attività come ad esempio la “modestia” della costruzione.

Esiste un solo strumento normativo con valore di legge che fornisce una definizione organica e dettagliata del campo di attività dell’architetto. Si tratta del DPR 29 dicembre 1984 n. 1219 (manca il LINK) “Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri” che definisce i profili professionali di “architetto” e di “architetto direttore”, precisando che il requisito del profilo è l’iscrizione all’Ordine.

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DEL CONSIGLIO DI STATO

  • La mancata iscrizione ad un albo, necessaria per espletare un’attivita professionale, comporta la nullità del rapporto tra cliente e professionista e il mancato diritto al compenso. Il professionista non può neppure avvalersi dell’azione di indebito arricchimento.
    – Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 2526 del 27 giugno 1975
    – Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 467 del 13 febbraio 1976
  • E’ legittimo il ricorso di un Ordine professionale contro la licenza edilizia per presunta violazione per le norme relative alle competenze.
    – Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 2327 del 12 giugno 1975
  • Il Sindaco può adottare provvedimenti che rimedino all’errore commesso in merito alla valutazione della competenza professionale dei geometri anche successivamente al rilascio di una licenza di costruzione.
    – Consiglio di Stato, sezione 5, decisione 364 del 10 marzo 1973
  • Spetta all’amministrazione comunale valutare la competenza nella redazione di un progetto. Il diniego di licenza per eccedenza della sfera professionale deve essere motivato.
    – Consiglio di Stato, sezione 5, decisione 293 del 19 aprile 1974
    – Consiglio di Stato, sezione 5, decisione 323 del 17 marzo 1978
  • L’Ordine professionale è legittimato a ricorrere contro il provvedimento concessivo di licenza di costruzione emesso in base a progetto sottoscritto da geometra al di fuori della propria competenza professionale.
    – Consiglio di Stato, sezione 5, decisione 821 del 29 luglio 1977
  • Gli Ordini sono legittimati ad agire in giudizio anche per far valere gli interessi del gruppo (tutela della categoria).
    – Consiglio di Stato, sezione 6, decisione 1187 del 10 novembre 1978
    – Consiglio di Stato, sezione 6, decisione 1208 del 17 novembre 1978
    – Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 390 del 12 novembre 1985
    – Consiglio di Stato, sezione 4, sentenza 675 del 23 ottobre 1986
  • E’ legittimo l’addebito, da parte dell’Ordine professionale, titolare del potere disciplinare, nei confronti di un ingegnere che non ha specificato la ripartizione dei rispettivi compiti con un geometra per la progettazione di opere edilizie.
    – Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 5932 dell’11 novembre 1982
  • Sussiste la responsabilità disciplinare di un ingegnere per aver sottoscritto e presentato come proprio un progetto di costruzione redatto da un geometra oltre i limiti delle sue competenze, anche se voluto dal cliente.
    – Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 3081 del 5 maggio 1983
  • Il progetto integrativo di variante proposto dalle imprese concorrenti per un’opera pubblica in appalto mediante licitazione privata deve essere sottoscritto da un ingegnere (o da un architetto).
    – Consiglio di Stato, sezione 6, sentenza 1083 del 14 dicembre 1991

DELIMITAZIONE DEL CAMPO RISPETTO AGLI INGEGNERI

L’art. 51 conferisce all’ingegnere un campo che di fatto è privo di limiti in senso orizzontale (salvo un parziale limite per le opere di carattere artistico ai sensi del secondo comma dell’art. 52). Infatti propone definizioni del campo onnicomprensive, come la espressione “costruzioni di ogni specie” e “…in generale alle applicazioni della fisica”.
Tale indeterminatezza è criticabile non tanto perché esistano altre lauree che abbiano maggiore competenza per le dette materie, ma piuttosto perché la laurea in ingegneria non ha più un carattere unitario come era nell’anno 1925 all’atto della formazione della norma, perché oggi è suddivisa in ben 14 corsi di laurea.

L’art. 52 stabilisce il campo dell’architetto limitandolo alla “edilizia civile”, ma precisando che esso è in comune con gli ingegneri. Il secondo comma dello stesso articolo individua il campo delle opere di edilizia civile con rilevante carattere artistico come esclusivo dell’architetto, ma specifica che la “parte tecnica” può essere eseguita anche dall’ingegnere.

Sull’applicazione degli articoli 51 e 52 del regolamento si è verificata una ampia giurisprudenza a causa del contenzioso che è stato intentato dagli ingegneri che hanno spesso lamentato sconfinamenti dai limiti effettuati da architetti.

Naturalmente, stante l’amplissima estensione del campo degli ingegneri e il limitato spazio lasciato agli architetti, il contenzioso è prevalentemente unidirezionale, cioè sollevato dagli ingegneri; esistono tuttavia significative pronunce giudiziarie provocate da architetti per rivendicare la esclusiva delle opere di carattere artistico, come la pronuncia de Consiglio di Stato sezione Sicilia n. 395 del 17 ottobre 1974, che ha stabilito che il progetto di un edificio di carattere artistico può essere redatto da un ingegnere solo a condizione che sia affiancato da un architetto. Orientamento recentemente confermato dal TAR Emilia Romagna, Sede di Bologna, con sentenza del 28 novembre 1991 depositata il 24 gennaio 1992, relativa ad una vertenza promossa dall’Ordine degli Architetti di Ravenna.

Sul tema delle opere di urbanizzazione (strade, fogne, illuminazione pubblica), in più occasioni è emersa una interpretazione favorevole agli architetti che si basa sull’applicazione per analogia dei dispositivi dell’art. 54, secondo e terzo comma, che stabiliscono norme transitorie per il riconoscimento di due titoli di studio ora non più esistenti: il diploma di laurea di ingegnere-architetto e il diploma di laurea in architetto civile; ne è conseguita una individuazione dei limiti più ampia che non l’ “edilizia civile” ed estensibile a tutte le mansioni di cui all’art. 51 “eccettuate le applicazioni industriali”.

(liberamente tratto da Enrico Milone, Architetto. Manuale per la professione, DEI Tipografia del Genio Civile, 1995)