NOTE STORICHE

La Costituzione italiana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, non fa alcun cenno esplicito alle professioni intellettuali. Tuttavia è comunemente ritenuto che l’art. 35 primo comma, secondo cui “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni”, si riferisca anche al lavoro autonomo nel cui ambito sono comprese le professioni intellettuali.

Caratteristiche fondanti delle professioni libere sono l’intellettualità, l’indipendenza, la libertà economica e la fiduciarietà. Si può definire come professione intellettuale quella che riguarda prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale in settori di interesse collettivo o di rilevanza sociale; lo svolgimento di tali prestazioni richiede il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica ed è improntato di autonomia nella scelta delle modalità per il raggiungimento dello scopo della prestazione, con conseguente assunzione di responsabilità personale.

Le professioni intellettuali si caratterizzano per la personalità della prestazione, la necessità di appartenenza all’Ordine professionale, la responsabilità e l’obbligazione di mezzi e non di risultato.

Le leggi che, ai sensi dell’art. 2229 del C.C., hanno istituito per determinate attività le relative professioni libere, hanno previsto anche la costituzione di Ordini, cioè di organismi aventi il compito di tenere l’Albo dei professionisti, di vigilare sulla correttezza dell’esercizio professionale e di fornire pareri alla pubblica amministrazione. Tali enti sono soggetti alla vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia (o a quello della Sanità per le professioni sanitarie).

L’appartenenza all’Ordine è condizione necessaria perché il soggetto possa esercitare la professione; in mancanza si verifica il reato di esercizio abusivo, perseguibile penalmente.

I primi riconoscimenti giuridici delle attività professionali nella legislazione italiana sono avvenuti pochi anni dopo l’unità d’Italia, nella seconda metà dell’Ottocento. Nel 1875, gli ingegneri e gli architetti nel congresso di Firenze chiedevano l’istituzione della loro professione. La nascita delle due professioni tecniche è avvenuta con legge nel 1923. La legge, di soli sette articoli, tutela l’uso del titolo professionale e vincola le pubbliche amministrazioni ad affidare gli incarichi agli iscritti all’Albo. Prevede l’istituzione dell’Ordine provinciale unico per architetti e ingegneri, retto da un Consiglio eletto dagli iscritti, e rimanda ad un regolamento d’attuazione la definizione dei campi di competenza professionale, del funzionamento dell’Ordine, della formazione dell’Albo, dei ricorsi contro le delibere del Consiglio.

Il professionista nell’operare deve rispettare non solo la legge così come ogni altro cittadino, ma anche regole particolari che riguardano gli iscritti ad una professione intellettuale riconosciuta dallo Stato; queste regole sono di carattere extra-giuridico ed hanno un contenuto essenzialmente etico. “Si può parlare di un’etica professionale avente propri caratteri, spesso riassunti e concentrati in norme di correttezza e deontologia professionali, le quali hanno riguardo alla routine giornaliera del professionista, ai suoi rapporti col cliente” (Lega, 1951).

(liberamente tratto da Enrico Milone, Architetto. Manuale per la professione, DEI Tipografia del Genio Civile, 1995)

D.L. 27 gennaio 1992 n° 129 (manca link)
Attuazione delle direttive n° 85/384/CEE n° 85/614/CEE e n° 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell’Architettura.

D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonche’ della disciplina dei relativi ordinamenti.

Decreto legge 10 giugno 2002 n. 107 (manca link)
Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni (manca link)

Decreto Interministeriale 5 maggio 2004
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004 n.196
Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

DLgs 12.4.2006 n.163 (manca link)
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE